UN ONERE INGIUSTO PER I LAVORATORI
Parliamo della legge 7 gennaio 2026, n. 1 in materia di modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20,
e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti pubblicata
nella GU 07.01.2026 e che entrerà in vigore il 22 gennaio p.v.
In particolare, per quel che qui ci riguarda, introduce modifiche, all’art. 1 della legge n. 20/94,
prevedendo il comma 4 bis che così recita:
“4-bis. Chiunque assuma un incarico che comporti la gestione di risorse pubbliche dalla quale
discenda la sua sottoposizione alla giurisdizione della Corte dei Conti è tenuto a stipulare,
prima dell’assunzione dell’incarico, una polizza assicurativa a copertura dei danni patrimoniali
cagionati dallo stesso all’amministrazione per colpa grave.[…]”
Vero è che la colpa grave non è un semplice errore o un atto amministrativo adottato imperfetto.
La riforma riduce il rischio di responsabilizzazione per errori ordinari o scelte amministrative in
buona fede, limitando la responsabilità ai soli casi di condotte gravi e manifestamente illecite. Si
specifica che colpa grave si configura solo in caso di condotte macroscopiche e inescusabili, quali: – violazione manifesta delle norme di diritto applicabili; – travisamento dei fatti; – affermazione di un fatto incontrovertibilmente falso o negazione di un fatto
incontrovertibilmente vero sulla base degli atti del procedimento.
Quindi, la norma esclude la colpa grave quando l’errore deriva da: – indirizzi giurisprudenziali prevalenti; – pareri di autorità competenti; – atti già vistati e registrati in controllo preventivo di legittimità (anche per atti presupposti).
Alla luce di ciò le responsabilità effettive appaiono molto residuali e più legate a comportamenti
intenzionalmente dolosi rendendo superflue le diverse proposte oggi “offerte”.
Tuttavia, nella PA emergono figure professionali che si assumono alte responsabilità, peraltro
neanche ben retribuite (es. RUP, DEC, Responsabili di fondi europei e programmi speciali, Agenti
contabili e consegnatari, ecc.) che richiederebbero polizze più strutturate e costose e che ora
rischiano di vedersi imporre anche l’onere di una simile polizza assicurativa.
Per questo la CONFIAL FC è già intervenuta per chiarire: – modalità operative per eventuale copertura assicurativa (prevista dall’Amministrazione); – tutele e manleve per i dipendenti che operano secondo legge e in buona fede; – criteri applicativi per evitare interpretazioni estensive della colpa grave.
Come accennavamo, abbiamo altresì trasmesso una lettera al Governo e al Parlamento Italiano
per evidenziare le nostre serie preoccupazioni e chiedere un rapido intervento.
Nel frattempo, per coloro che non hanno copertura assicurativa, la CONFIAL FC invita a segnalare
la circostanza alla rispettiva Dirigenza attraverso una lettera la cui bozza è già stata distribuita ai
nostri aderenti e che inoltreremo a tutti coloro che trasmetteranno il Form in allegato .
La CONFIAL FC continuerà a vigilare e a richiedere alle Amministrazioni misure chiare e tutele
adeguate, evitando che la riforma si traduca in un aumento del rischio individuale per il
personale pubblico e soprattutto in un ulteriore taglio delle già misere retribuzioni mensili, che
anche gli ultimi CCNL non sembrano affatto aver tutelato.


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